LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15 

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. (20G00023) (GU Serie Generale n.63 del 10-03-2020). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2020

 

La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Principi e finalita’

  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2,  3  e  9  della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale  mezzo  per  lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del  progresso  civile,  sociale  ed  economico  della  Nazione,   la formazione e il benessere dei cittadini.
  1. La  Repubblica  promuove  interventi  volti  a  sostenere  e  a incentivare la produzione, la conservazione,  la  circolazione  e  la fruizione dei libri come strumenti  preferenziali  per  l’accesso  ai contenuti e per la loro  diffusione,  nonche’  per  il  miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).
  2. Lo Stato, le regioni e gli altri  enti  pubblici  territoriali, secondo il principio di  leale  collaborazione  e  nell’ambito  delle rispettive  competenze,  contribuiscono  alla  piena  attuazione  dei principi della presente legge.

Art. 2 Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura

  1. Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di  cui  all’articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d’azione per la promozione  della lettura, di seguito  denominato  «Piano  d’azione»,  da  attuare  nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 6.  Il  primo  Piano d’azione e’ adottato entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge.
  2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e’ trasmesso alle Camere per l’espressione del   parere   delle   Commissioni   parlamentari competenti per materia e  per  i  profili  finanziari,  le  quali  si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo’ essere adottato anche in  mancanza  del predetto parere.
  3. Nell’individuazione delle priorita’ e degli obiettivi  generali del Piano d’azione si tiene conto delle seguenti finalita’:

a) diffondere l’abitudine alla lettura, come  strumento  per  la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale  ed  economico della  Nazione,  e  favorire  l’aumento  del  numero   dei   lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel  quadro delle pratiche  di  consumo  culturale,  anche  attraverso  attivita’ programmate di lettura comune;

b) promuovere  la  frequentazione  delle  biblioteche  e   delle librerie  e  la  conoscenza  della  produzione   libraria   italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;

c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura  realizzate  da  soggetti  pubblici  e  privati,   anche   in collaborazione fra loro, favorendone  la  diffusione  nel  territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni  pubbliche  e  le associazioni professionali del settore librario;

d) valorizzare e sostenere  la  lingua  italiana,  favorendo  la conoscenza delle opere degli autori italiani  e  la  loro  diffusione all’estero, anche tramite le biblioteche;

e) valorizzare la diversità della  produzione  editoriale,  nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;

f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti  alla  realizzazione  del  Piano d’azione;

g) promuovere la dimensione interculturale e  plurilingue  della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;

h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per  i  territori  con  piu’  alto  tasso  di  poverta’  educativa  e culturale, anche al fine di prevenire o di  contrastare  fenomeni  di esclusione sociale;

i) favorire la lettura da parte delle persone con disabilita’  o con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, anche  mediante  la promozione dell’utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del  libro parlato  nonche’  di   ogni   altra   metodologia   necessaria   alla compensazione dei bisogni educativi speciali;

l) promuovere  la  dimensione  sociale  della  lettura  mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla  partecipazione attiva dei lettori;

m) promuovere un approccio  alla  lettura  in  riferimento  alla valorizzazione delle competenze richieste  dall’ecosistema  digitale, connesse  alla  lettura   ipertestuale,   alla   lettura   condivisa, all’ascolto di testi registrati e alla postproduzione  di  contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.

  1. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l’industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica, promuovono, per le pubblicazioni, l’utilizzo  di  carta  con  origine forestale ecologicamente sostenibile.
  2. Il Piano d’azione contiene altresi’ indicazioni per azioni volte a:

a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso  il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di  famiglia  e  delle ludoteche;

b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli  ospedali  mediante  iniziative  a  favore  delle persone ricoverate per lunga degenza;

c) promuovere la lettura negli  istituti  penitenziari  mediante apposite  iniziative  a  favore  della  popolazione   detenuta,   con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;

d) promuovere la parita’ di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficolta’ di lettura  o  con  disabilita’ fisiche e  sensoriali,  in  coerenza  con  i  principi  e  le  regole dell’Unione europea e dell’ordinamento internazionale;

e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le  librerie,  all’interno  delle  programmazioni  artistiche  e culturali e durante i festival;

f) promuovere l’istituzione di un circuito  culturale  integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta  voce»,  con  la partecipazione delle istituzioni scolastiche,  delle  biblioteche  di pubblica lettura e delle altre istituzioni o  associazioni  culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.

6.  Ai fini dell’attuazione del  Piano  d’azione,  nello  stato  di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita’  culturali  e’ istituito il Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione  per la promozione della lettura, con  una  dotazione  di  4.350.000  euro annui a decorrere dall’anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, e’ ripartito  annualmente  secondo  le  modalita’ stabilite con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita’ culturali,   di   concerto   con   il    Ministro    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il  Ministro  dell’economia  e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata in vigore della presente legge.

  1. La  predisposizione  della  proposta  del  Piano  d’azione,  il coordinamento e  l’attuazione  delle  attivita’  del  Piano  d’azione nonche’ il monitoraggio delle attivita’ pianificate e la  valutazione dei risultati sono affidati al Centro  per  il  libro  e  la  lettura previsto dall’articolo 30,  comma  2,  lettera  b),  numero  5),  del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la  lettura da’ conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli  esiti  del monitoraggio e della valutazione dei  risultati  di  cui  al  periodo precedente. Il documento e’ trasmesso alle Camere. Per  le  attivita’ preliminari e successive all’adozione del Piano d’azione,  il  Centro per il libro e la lettura, in deroga ai  limiti  finanziari  previsti dalla legislazione vigente, puo’ avvalersi di collaboratori  esterni, conferendo, entro  il  limite  di  spesa  di  150.000  euro  annui  a decorrere dall’anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione,  ai sensi dell’articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata  qualificazione  professionale, per la durata massima di trentasei mesi.
 

Art. 3 Patti locali per la lettura

  1. I comuni e le regioni, nell’esercizio della propria  autonomia, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi  bilanci,  aderiscono al Piano d’azione attraverso la stipulazione di patti locali  per  la

lettura  intesi  a  coinvolgere  le  biblioteche  e  altri   soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonche’ soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.

  1. I patti locali per  la  lettura,  sulla  base  degli  obiettivi generali  individuati  dal  Piano  d’azione  e   in   ragione   delle specificita’  territoriali,  prevedono  interventi   finalizzati   ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree  di  riferimento, per l’attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici  di cui al comma  1,  compatibilmente  con  l’equilibrio  dei  rispettivi

bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.

  1. Il Centro per il libro e la lettura, nell’ambito delle  risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  provvede  al censimento periodico e alla  raccolta  di  dati  statistici  relativi all’attuazione dei patti locali per la lettura.

 Art. 4 Capitale italiana del libro

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative  e  attivita’  per  la promozione  della  lettura,  il  Consiglio   dei   ministri   assegna annualmente ad una citta’ italiana il titolo  di  «Capitale  italiana del  libro».  Il  titolo  e’  conferito  all’esito   di   un’apposita selezione, svolta secondo modalita’ definite, entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, previa intesa  in  sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei  progetti presentati dalle citta’ che  si  candidano  al  titolo  di  «Capitale italiana del libro». I progetti della citta’ assegnataria del  titolo sono finanziati entro il limite di spesa  di  500.000  euro  annui  a

decorrere dall’anno 2020. Il titolo di «Capitale italiana del  libro» e’ conferito a partire dall’anno 2020.

      

Art. 5 Promozione della lettura a scuola

  1. Le scuole statali  e  non  statali  di  ogni  ordine  e  grado, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, promuovono  la  lettura come momento qualificante del percorso didattico ed  educativo  degli studenti e quale  strumento  di  base  per  l’esercizio  del  diritto all’istruzione  e  alla  cultura  nell’ambito  della  societa’  della conoscenza.
  2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi  bandi,  nelle  reti  tra istituzioni scolastiche del  medesimo  ambito  territoriale,  di  cui

all’articolo 1, comma 70, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio  bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado»,  di  seguito  denominata  «scuola polo».

  1. Salvo quanto  previsto  dal  comma  4,  ciascuna  scuola  polo, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l’attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell’articolo  3,  comma  2, nonche’ di  quelle  gia’  disponibili  a  legislazione  vigente,  ivi comprese  quelle  concernenti  l’organico   dell’autonomia   di   cui all’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, puo’:
  2. a) promuovere la collaborazione tra le  istituzioni  scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento  alle biblioteche  di  pubblica  lettura  e  alle   altre   istituzioni   o associazioni culturali, al  fine  di  promuovere  la  lettura  tra  i giovani. I relativi progetti  possono  essere  realizzati  anche  con l’utilizzo  dei  materiali   delle   Teche   della   societa’   RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.;
  1. b) organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.
  2. Ai fini  dell’attuazione  della  lettera  b)  del  comma  3  e’ autorizzata la spesa di un milione di euro per  ciascuno  degli  anni 2020 e 2021.
          

 Art. 6  Misure per il contrasto della poverta’ educativa e culturale

  1. Per contrastare la poverta’ educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo  Stato,  con  le  modalita’  di  cui  al  comma  2, contribuisce alle spese per l’acquisto di libri, prodotti  e  servizi culturali da parte di cittadini italiani e  stranieri  residenti  nel territorio nazionale appartenenti a nuclei  familiari  economicamente svantaggiati, attraverso l’istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo  statale  sono  destinati  all’uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne e’  permessa la rivendita. Le somme  assegnate  con  la  Carta  non  costituiscono reddito imponibile del  beneficiario  e  non  rilevano  ai  fini  del computo  del  valore  dell’indicatore  della   situazione   economica equivalente.
  1. La Carta  della  cultura  di  cui  al  comma  1  e’  una  carta elettronica di importo nominale pari a  euro  100,  utilizzabile  dal titolare,  entro  un  anno  dal  suo  rilascio,  nei  pagamenti   per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.  Ai  fini dell’assegnazione della Carta di cui  al  comma  1,  nello  stato  diprevisione del Ministero per i  beni  e  le  attivita’  culturali  e’istituito il Fondo «Carta della cultura», con  una  dotazione  di  un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020,  da  integrare  con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4  del  presente articolo. Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti  per  l’assegnazione  della Carta e le modalita’ di rilascio e  di  utilizzo  della  stessa,  neilimiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente.
  1. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi  derivantida  donazioni,  lasciti  o  disposizioni  testamentarie  di  soggettiprivati, comunque destinati allo Stato  per  il  conseguimento  dellefinalita’ del Fondo.
  1. Per i fini di cui al  presente  articolo,  le  imprese  possonodestinare alle finalita’ del Fondo  di  cui  al  comma  2  parte  delproprio volume di affari, senza effetti ai  fini  delle  imposte  sui redditi e  dell’imposta  regionale  sulle  attivita’  produttive.  Le imprese che destinano alle finalita’ del Fondo almeno l’1  per  cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo  delMinistero per i beni e le attivita’ culturali che certifica  il  loro impegno nella lotta contro la poverta’ educativa e culturale.
  1. Gli importi destinati alle finalita’ del Fondo di cui al comma 2 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all’entrata del bilancio  dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.

Art. 7 Donazioni librarie

  1. All’articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016,  n.  166, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) dei libri e dei relativi supporti  integrativi  non  piu’ commercializzati  o   non   idonei   alla   commercializzazione   per imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano l’idoneita’ all’utilizzo o per altri motivi similari».
          

Art. 8 Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere

  1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n.  128, e’ sostituito dal seguente: «2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del  settorelibrario, al sostegno della creativita’ letteraria,  alla  promozionedel libro e della lettura, alla diffusione  della  cultura  e,  ancheattraverso il contrasto di  pratiche  limitative  della  concorrenza,alla  tutela  del   pluralismo   dell’informazione   e   dell’offertaeditoriale».
  2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n.128, sono sostituiti dai seguenti:«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e  conqualsiasi modalita’ effettuata, e’ consentita con uno sconto fino  al5 per cento del prezzo apposto  ai  sensi  del  comma  1.  Il  limitemassimo di sconto di cui al primo periodo e’ elevato al 15 per  centoper i libri adottati dalle  istituzioni  scolastiche  come  libri  ditesto. I limiti massimi di sconto  di  cui  al  primo  e  al  secondoperiodo si applicano anche  alle  vendite  di  libri  effettuate  percorrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet.  Ilimiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non  siapplicano alle vendite di libri alle  biblioteche,  purche’  i  librisiano destinati all’uso dell’istituzione, restando  esclusa  la  lororivendita.
  1. Per un solo mese all’anno, per ciascun marchio editoriale, lecase editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri  libriuno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo  periodo,  macomunque non superiore al 20 per cento del prezzo  apposto  ai  sensidel comma 1. L’offerta e’ consentita nei  soli  mesi  dell’anno,  conesclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto  del  Ministroper i beni e le attivita’ culturali, da adottare, in  sede  di  primaattuazione, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigoredella presente legge. L’offerta non puo’ riguardare titoli pubblicatinei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la  promozione.  E’fatta salva la facolta’ dei venditori al  dettaglio,  che  devono  inogni caso essere informati e  messi  in  grado  di  partecipare  allemedesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
  2. 3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una solavolta all’anno, i punti di vendita possono offrire sconti  sui  libricon la percentuale massima del 15 per cento.
  1. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, cheaccordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche  nelcaso in cui prevedano la sostituzione dello  sconto  diretto  con  laconsegna   di   buoni   spesa    utilizzabili    contestualmente    osuccessivamente all’acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».
          

Art. 9 Qualifica di «libreria di qualità»

  1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonche’ di accrescere la qualita’ della lettura, e’ istituito, presso il Ministero per i  beni  e  le  attivita’  culturali,  l’albo  delle librerie di qualita’.
  1. Nell’albo delle librerie di qualita’  sono  iscritte,  su  loro domanda, le librerie aventi i requisiti  stabiliti  dal  decreto  del Ministro per i beni e le attivita’  culturali  di  cui  al  comma  4. L’iscrizione nell’albo da’ alla libreria il diritto di utilizzare  il marchio di «libreria di qualita’».
  1. Il marchio di «libreria di qualita’» e’ concesso  al  punto  di vendita  e  non  all’impresa.  Esso  ha  validita’   di   tre   anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio,  previa  verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’albo.
  1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, da adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori  oneri  per la finanza pubblica, le modalita’ di formazione  e  tenuta  dell’albo delle  librerie  e  sono  stabiliti  i  requisiti  per   l’iscrizione nell’albo. L’iscrizione e’ riservata alle librerie che esercitano  in modo prevalente l’attivita’ di  vendita  al  dettaglio  di  libri  in locali  accessibili  al  pubblico  e  che  assicurano   un   servizio innovativo  e   caratterizzato   da   continuita’,   diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione  di  iniziative  di  promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti,  si  tiene conto dell’assortimento diversificato di titoli offerti  in  vendita, della qualita’ del servizio, delle attivita’ di  proposta  di  eventi culturali, dell’adesione ai  patti  locali  per  la  lettura  di  cui all’articolo 3, ove attivati, e della specificita’ del territorio.
  1. Il Ministero per i  beni  e  le  attivita’  culturali  provvede all’attuazione  del  presente  articolo  nell’ambito  delle   risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Il  Ministero per i beni e le attivita’ culturali pubblica l’albo delle librerie di qualita’ in una pagina dedicata e facilmente accessibile  nell’ambito del proprio sito internet istituzionale.

 Art. 10 Incentivi fiscali per le librerie

  1. Al fine di potenziare le attivita’ commerciali che operano  nel settore della vendita al  dettaglio  di  libri,  l’autorizzazione  di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, 205, e’ incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall’anno.
            

Art. 11 Abrogazioni

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati:

a) il comma 318 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205;

b) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo n. 227 del 3 maggio 2018.

         

Art. 12 Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 6 e 7, 4, comma 1, 5, comma 4, 6, comma 2, e 10, comma 1, pari  a  10.250.000  euro  per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a  decorrere dall’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5.250.000 euro annui  a  decorrere  dall’anno  2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   diprevisione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo al Ministero per i beni e le attivita’ culturali;

b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno  2020, mediante   corrispondente   utilizzo    delle    risorse    derivanti dall’abrogazione disposta dall’articolo 11, comma 1, lettera a);

c) quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni  2020  e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  1. Il Ministro dell’economia e delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          

 Art. 13 Decorrenza dell’efficacia

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano  a  decorrere dal 1° gennaio 2020.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 13 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei  ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

VERSO UNA LEGGE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA

Dal 2011 l’Associazione Forum del libro ha aperto un tavolo di discussione con tutti i referenti, istituzionali e non, della filiera del libro, dell’editoria e della lettura per scrivere un testo di Legge d’iniziativa popolare per la promozione della lettura in Italia.

Nel 2013 il Forum del libro ha promosso E/LEGGIAMO. UN VOTO PER PROMUOVERE LA LETTURA, una lettera aperta ai candidati alle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013 (http://legge-rete.net/e-leggiamo/).

“L’Associazione Forum del Libro intende mandare un segnale forte al Parlamento che stiamo per costituire, al quale chiediamo di approvare una legge organica in materia, come hanno fatto altri paesi europei. Intendiamo portare avanti questa iniziativa insieme a tutti gli attori della filiera del libro, dagli autori ai lettori, dai bibliotecari agli insegnanti, dai librai agli editori, e a tutti coloro, singoli o associazioni, che sono impegnati sul terreno della promozione della lettura, cui chiediamo di collaborare alla elaborazione delle proposte, arricchendole col loro contributo, di unire gli sforzi e coordinare le iniziative, e di vigilare su come il nuovo Parlamento lavorerà su questi temi.

Per contribuire alla preparazione della legge, proponiamo ai candidati di tutte le liste un confronto a partire da cinque punti semplici ma importanti, che non hanno carattere di parte ma interessano tutti gli italiani. Cinque punti che dovrebbero entrare nella nuova legge, ma potrebbero anche essere oggetto di provvedimenti d’urgenza. Cinque punti che, assieme alle adesioni raccolte, invieremo al Presidente della Repubblica, ai Presidenti e ai Capigruppo di Camera e Senato, al nuovo Governo.

CINQUE PUNTI PER FAR CRESCERE L’ITALIA CHE LEGGE

  1. SCUOLA
  2. BIBLIOTECHE E CITTADINANZA
  3. LIBRERIE DI QUALITÀ
  4. LEGGERE IN RETE
  5. UN PIANO PER LA LETTURA”

Qui il testo integrale dell’appello: http://legge-rete.net/e-leggiamo/

Numerosi interventi a sostegno dell’appello del Forum del libro sono stati raccolti e pubblicati da RAI LETTERATURA qui: http://www.letteratura.rai.it/categorie/eleggiamo-e-la-promozione-della-lettura/1018/1/default.aspx

Audizione del Forum per la Legge sulla promozione della lettura.

Il 27 marzo 2014 il nostro presidente, Giovanni Solimine, è stato convocato per un’audizione presso la Commissione Cultura della Camera nell’ambito della discussione della Proposta di legge Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, presentata dall’On. Giordano. Qui il documento del Forum sul testo in discussione: http://www.forumdellibro.org/news.php?id_news=196