LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. (20G00023) (GU Serie Generale n.63 del 10-03-2020). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Principi e finalita’
- La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.
- La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l’accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonche’ per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).
- Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell’ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei principi della presente legge.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - I testi degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione della Repubblica italiana pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, sono i seguenti: «Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale. Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.».
Art. 2 Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura
- Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d’azione», da attuare nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 6. Il primo Piano d’azione e’ adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Lo schema del decreto di cui al comma 1 e’ trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo’ essere adottato anche in mancanza del predetto parere.
- Nell’individuazione delle priorita’ e degli obiettivi generali del Piano d’azione si tiene conto delle seguenti finalita’:
a) diffondere l’abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l’aumento del numero dei lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attivita’ programmate di lettura comune;
b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;
c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;
d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all’estero, anche tramite le biblioteche;
e) valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;
f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d’azione;
g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con piu’ alto tasso di poverta’ educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;
i) favorire la lettura da parte delle persone con disabilita’ o con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, anche mediante la promozione dell’utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonche’ di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali;
l) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori;
m) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall’ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all’ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.
- Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l’industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovono, per le pubblicazioni, l’utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.
- Il Piano d’azione contiene altresi’ indicazioni per azioni volte a:
a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di famiglia e delle ludoteche;
b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;
c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;
d) promuovere la parita’ di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficolta’ di lettura o con disabilita’ fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell’Unione europea e dell’ordinamento internazionale;
e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, all’interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;
f) promuovere l’istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta voce», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.
6. Ai fini dell’attuazione del Piano d’azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ istituito il Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, e’ ripartito annualmente secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- La predisposizione della proposta del Piano d’azione, il coordinamento e l’attuazione delle attivita’ del Piano d’azione nonche’ il monitoraggio delle attivita’ pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall’articolo 30, comma 2, lettera b), numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la lettura da’ conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento e’ trasmesso alle Camere. Per le attivita’ preliminari e successive all’adozione del Piano d’azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, puo’ avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Il testo dell'art. 30, comma 2, lettera b), numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274, del 25 novembre 2014, e' il seguente: «Art. 30 (Istituti centrali e dotati di autonomia speciale). - (Omissis). Sono istituti dotati di autonomia speciale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'art. 4-bis del decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 2) la Biblioteca nazionale centrale di Roma; 3) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; 4) l'Archivio centrale dello Stato; 5) il Centro per il libro e la lettura; 6) l'Istituto centrale per la grafica; 7) l'Opificio delle pietre dure. (Omissis).». - Il testo dell'art. 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.»,pubblicato nel Supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, e' il seguente: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis). Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma 5-quater. (Omissis).».
Art. 3 Patti locali per la lettura
- I comuni e le regioni, nell’esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d’azione attraverso la stipulazione di patti locali per la
lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonche’ soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.
- I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d’azione e in ragione delle specificita’ territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l’attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi
bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.
- Il Centro per il libro e la lettura, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all’attuazione dei patti locali per la lettura.
Art. 4 Capitale italiana del libro
- Al fine di favorire progetti, iniziative e attivita’ per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una citta’ italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». Il titolo e’ conferito all’esito di un’apposita selezione, svolta secondo modalita’ definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle citta’ che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della citta’ assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2020. Il titolo di «Capitale italiana del libro» e’ conferito a partire dall’anno 2020.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.
Art. 5 Promozione della lettura a scuola
- Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla cultura nell’ambito della societa’ della conoscenza.
- Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui
all’articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo».
- Salvo quanto previsto dal comma 4, ciascuna scuola polo, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l’attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell’articolo 3, comma 2, nonche’ di quelle gia’ disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, puo’:
- a) promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti possono essere realizzati anche con l’utilizzo dei materiali delle Teche della societa’ RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.;
- b) organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.
- Ai fini dell’attuazione della lettera b) del comma 3 e’ autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e' il seguente: «70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti "accordi di rete".». - Il testo dell'art. 1, comma 65, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, e' il seguente: «65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni e' effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresi' il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 Il personale della dotazione organica dell'autonomia e' tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.».
Art. 6 Misure per il contrasto della poverta’ educativa e culturale
- Per contrastare la poverta’ educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalita’ di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l’istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all’uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne e’ permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
- La Carta della cultura di cui al comma 1 e’ una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell’assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato diprevisione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l’assegnazione della Carta e le modalita’ di rilascio e di utilizzo della stessa, neilimiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente.
- Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivantida donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggettiprivati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento dellefinalita’ del Fondo.
- Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possonodestinare alle finalita’ del Fondo di cui al comma 2 parte delproprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Le imprese che destinano alle finalita’ del Fondo almeno l’1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo delMinistero per i beni e le attivita’ culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la poverta’ educativa e culturale.
- Gli importi destinati alle finalita’ del Fondo di cui al comma 2 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.
Art. 7 Donazioni librarie
- All’articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166,
dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
«d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non piu’
commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano
l’idoneita’ all’utilizzo o per altri motivi similari».
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante: «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 16 (Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale). - 1. La presunzione di cessione di cui all'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della presente legge: a) delle eccedenze alimentari di cui all'art. 2,comma 1, lettera c); b) dei medicinali, di cui all'art. 2, comma 1,lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall'art. 15 della presente legge; c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non piu' commercializzati, purche' in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validita', in modo tale da garantire la qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie; d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari; d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari; e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari.».
Art. 8 Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere
- Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, e’ sostituito dal seguente: «2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settorelibrario, al sostegno della creativita’ letteraria, alla promozionedel libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, ancheattraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza,alla tutela del pluralismo dell’informazione e dell’offertaeditoriale».
- I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n.128, sono sostituiti dai seguenti:«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e conqualsiasi modalita’ effettuata, e’ consentita con uno sconto fino al5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limitemassimo di sconto di cui al primo periodo e’ elevato al 15 per centoper i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri ditesto. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondoperiodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate percorrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. Ilimiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non siapplicano alle vendite di libri alle biblioteche, purche’ i librisiano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la lororivendita.
- Per un solo mese all’anno, per ciascun marchio editoriale, lecase editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libriuno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, macomunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensidel comma 1. L’offerta e’ consentita nei soli mesi dell’anno, conesclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministroper i beni e le attivita’ culturali, da adottare, in sede di primaattuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge. L’offerta non puo’ riguardare titoli pubblicatinei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E’fatta salva la facolta’ dei venditori al dettaglio, che devono inogni caso essere informati e messi in grado di partecipare allemedesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una solavolta all’anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libricon la percentuale massima del 15 per cento.
- Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, cheaccordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nelcaso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con laconsegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente osuccessivamente all’acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».
Note all'art. 8: - Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, recante: «Nuova disciplina del prezzo dei libri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2011, n. 181, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 1 (Oggetto e finalita' generali). - 1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creativita' letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale.». - Il testo dei commi 2, 3 e 4, dell'art. 2, della citata legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 2 (Disciplina del prezzo dei libri). - 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, e' consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo e' elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purche' i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo d vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta e' consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non puo' riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, c devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a ta campagne promozionali. 3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa, utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.». - Il testo dell'art. 3 della citata legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 3 (Efficacia e abrogazione). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° settembre 2011. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge e' abrogato l'art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.(Abrogato).».
Art. 9 Qualifica di «libreria di qualità»
- Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonche’ di accrescere la qualita’ della lettura, e’ istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, l’albo delle librerie di qualita’.
- Nell’albo delle librerie di qualita’ sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali di cui al comma 4. L’iscrizione nell’albo da’ alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualita’».
- Il marchio di «libreria di qualita’» e’ concesso al punto di vendita e non all’impresa. Esso ha validita’ di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’albo.
- Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita’ di formazione e tenuta dell’albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’albo. L’iscrizione e’ riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l’attivita’ di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuita’, diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell’assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualita’ del servizio, delle attivita’ di proposta di eventi culturali, dell’adesione ai patti locali per la lettura di cui all’articolo 3, ove attivati, e della specificita’ del territorio.
- Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali provvede all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali pubblica l’albo delle librerie di qualita’ in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell’ambito del proprio sito internet istituzionale.
Art. 10 Incentivi fiscali per le librerie
- Al fine di potenziare le attivita’ commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, 205, e’ incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall’anno.
Note all'art. 10
- Il testo dell'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.» pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, e' il seguente: «A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 e' riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attivita' di vendita di libri al dettaglio, nonche' alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.».
Art. 11 Abrogazioni
- A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati:
a) il comma 318 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205;
b) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo n. 227 del 3 maggio 2018.
Note all'art. 11: Per i riferimenti alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nella nota all'art. 10.
Art. 12 Copertura finanziaria
- Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 6 e 7, 4, comma 1, 5, comma 4, 6, comma 2, e 10, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
- b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti
dall’abrogazione disposta dall’articolo 11, comma 1, lettera a);
- c) quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 1, comma 763, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, e' il seguente: «763. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021.».
Art. 13 Decorrenza dell’efficacia
- Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 13 febbraio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
UNA LEGGE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO – TESTO RISULTANTE DALL’ESAME DEGLI EMENDAMENTI – VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa)
Art. 1 (Principi e finalità)
- La Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto,quale strumento insostituibile per l’autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico.
- La Repubblica si dota di strumenti e promuove interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri.
- Lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale cooperazione e nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano la piena attuazione dei principi contenuti nella presente legge.
Art. 2 (Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura)
- Per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata e con l’approvazione, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia. Il primo Piano d’azione nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- L’adozione del Piano d’azione nazionale è preceduta dall’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
- Nell’individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d’azione nazionale, si tiene conto delle seguenti finalità:
a) diffondere l’abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo sociale ed economico della Nazione e favorire l’aumento del numero di lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale;
b) garantire un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro, con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali;
c) promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie;
d) promuovere la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la fruizione e la diffusione;
e) valorizzare e promuovere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, sostenendone la diffusione sul territorio nazionale e, in particolar modo, tra istituzioni pubbliche ed associazioni professionali del settore librario;
f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Piano d’azione nazionale;
g) promuovere nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura.
- Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l’industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l’individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantirne un’origine forestale ecologicamente responsabile.
- Il Piano d’azione nazionale prevede interventi mirati su specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale.
- In particolare, il Piano d’azione nazionale, contiene anche indicazioni circa le azioni da avviare per:
a) favorire la lettura nella prima infanzia;
b) promuovere la lettura nei luoghi di detenzione a favore della popolazione detenuta, con specifico riferimento agli istituti penali minorili nazionali, e negli ospedali a favore dei minori ospedalizzati a lunga degenza;
c) promuovere la parità d’accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali.
- Il coordinamento e l’attuazione delle attività del Piano d’azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
Art. 3 (Patti locali per la lettura e conferimento del titolo «Città del libro»)
- Le Regioni e gli altri enti territoriali, nell’esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d’azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolar modo le scuole pubbliche, e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura.
- I Patti locali per la lettura prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d’azione nazionale e alla luce delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l’attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti sui bilanci degli enti e dei soggetti di cui al comma 1.
- Il Centro per il libro e la lettura provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all’attuazione dei Patti locali per la lettura.
- Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Associazione nazionale comuni d’Italia, rilascia la qualifica di «Città del libro» alle amministrazioni locali in possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza di una o più biblioteche in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4;
b) attivazione di un Patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati rappresentativi della filiera del libro;
c) adozione di provvedimenti a sostegno delle librerie indipendenti;
d) sostegno a programmi per l’avviamento alla lettura in età prescolare e a programmi per la promozione dell’accesso alla lettura da parte di persone a rischio di esclusione sociale;
e) presenza di un festival letterario di rilievo nazionale.
- La qualifica di «Città del libro» ha validità biennale. Il Centro per il libro e la lettura provvede, nei sei mesi precedenti alla scadenza, a verificare la permanenza dei requisiti ai fini della conferma della qualifica.
Art. 4 (Biblioteche pubbliche)
- Le biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri enti territoriali, delle Università e degli enti culturali e di ricerca, identificate ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, garantiscono a tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all’apprendimento permanente, allo svago, all’informazione e alla conoscenza registrata, nonché l’accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l’attuazione degli interventi di promozione della lettura di cui agli articoli 2 e 3 per mezzo di un complesso di servizi, attività e programmi organizzati allo scopo.
- Le biblioteche di cui al comma 1 sono affidate alla responsabilità e alla gestione di bibliotecari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali.
- Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono determinate, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, le caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche adeguano l’erogazione dei propri servizi, con particolare riferimento a:
a) l’articolazione dell’orario in relazione alle esigenze e ai ritmi di vita del pubblico;
b) una dotazione documentaria comprensiva di opere e prodotti editoriali nei principali formati e supporti, adeguata al pubblico di riferimento e costantemente aggiornata;
c) la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali, nel luogo e nel momento scelti dall’utente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore, protezione dei dati personali, sicurezza pubblica;
d) attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l’utente all’uso delle più diffuse tecnologie dell’informazione e ad istruire l’utente sulle tecniche di ricerca dell’informazione;
e) attività di avviamento alla lettura e di promozione del libro;
f) attività di consulenza informativa e documentaria.
4. I servizi di cui al comma 4 sono erogati in forma singola o associata, attraverso la partecipazione ai sistemi bibliotecari di cui all’articolo 5.
- Gli standard definiti ai sensi del comma 3 e i servizi di cui al comma 4 del presente articolo concorrono a definire i livelli di qualità della valorizzazione ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- Il Centro per il libro e la lettura, al fine di valutare il contributo dato dall’attività delle biblioteche di cui al comma 1 al raggiungimento degli obiettivi del Piano d’azione nazionale, nonché per promuovere il confronto internazionale, definisce entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza Unificata e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nonché in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica, modalità di raccolta e di elaborazione omogenee dei dati relativi alle dotazioni, ai servizi, al personale e ai risultati delle medesime biblioteche e cura la raccolta, l’elaborazione periodica e la diffusione dei dati.
- Le attività e i servizi delle biblioteche di cui al comma 1 e dei sistemi bibliotecari di cui all’articolo 5 che concorrono all’attuazione del Piano d’azione nazionale o dei Patti locali per la lettura accedono alle risorse del fondo di cui all’articolo 9, con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura.
Art. 5 (Sistemi bibliotecari)
- Le biblioteche di cui all’articolo 4 si organizzano ai sensi del comma 2 in Reti di biblioteche, che costituiscono i sistemi bibliotecari, e cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo ove possibile strutture e risorse e coordinando attività e servizi.
- I sistemi bibliotecari territoriali, per specifici servizi o attività, possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche se non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.
- L’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), previa intesa in sede di Conferenza Unificata e d’intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, individua i servizi la cui dimensione ottimale coincide con l’ambito nazionale e le modalità di finanziamento e attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti.
- Le Regioni disciplinano d’intesa con l’ICCU, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e a seguito di una consultazione dei soggetti interessati, gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.
Art. 6 (Digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti)
- Le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e ogni società del medesimo gruppo favoriscono la digitalizzazione del loro patrimonio, per assicurarne la conservazione a lungo termine, promuoverne la conoscenza e garantirne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. A tale scopo, la digitalizzazione viene eseguita utilizzando standard aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati nel contesto del Web semantico.
- Il servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall’ICCU, provvede, anche attraverso le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, all’armonizzazione e all’integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, indicando altresì i requisiti qualitativi e tecnici per l’ammissibilità di tali progetti a finanziamenti pubblici, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di fruizione e valorizzazione dei beni culturali e conformandosi ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, parità di trattamento, economia e trasparenza della gestione.
- È compito del Servizio bibliotecario nazionale assicurare l’accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall’utente tramite rete telematica, alle opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 e il loro riuso per qualsiasi finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. I soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscano a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico, a condizione che detti accordi:
a) siano integralmente pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b) siano adeguatamente motivati dall’impossibilità di coprire altrimenti i costi della digitalizzazione;
c) prevedano la consegna, all’istituto che ha fornito il materiale da digitalizzare, di una copia digitale libera da misure tecnologiche di protezione di ciascuna opera riprodotta, in modo che esso ne consenta la consultazione presso la propria sede;
d) non attribuiscano diritti di privativa per una durata superiore a cinque anni dalla data di digitalizzazione del singolo volume;
e) prevedano che, alla scadenza del termine previsto, l’istituto possa disporre pienamente della copia digitale del singolo volume.
4. Gli accordi stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinegoziati entro 12 mesi dalla stessa data per adeguarli alle nuove disposizioni salvo che le operazioni di digitalizzazione siano già materialmente iniziate.
- Nel rispetto della legislazione in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, ivi compreso il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Servizio bibliotecario nazionale promuove o partecipa a iniziative di digitalizzazione, assicurandone la libera fruizione. Promuove o partecipa altresì a iniziative di digitalizzazione di opere fuori commercio, previo accordo con i titolari di diritti.
- Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui al presente articolo è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale imputare una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali di cui all’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.
Art. 7 (Promozione della lettura a scuola)
- Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l’istituzione di Reti di biblioteche, individuando una scuola capofila in cui operi personale, individuato all’interno dell’organico dell’autonomia assegnato alla rete di scuole, in possesso di idonee qualifiche professionali nella gestione di servizi di biblioteca, documentazione, competenze informative e promozione della lettura, con il compito di garantire il funzionamento del servizio bibliotecario a livello di rete e di coordinare l’attività dei docenti referenti per la lettura in ciascuna delle scuole associate, in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta dalla legge.
- Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni per l’istituzione e l’organizzazione delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il decreto stabilisce standard minimi relativi alla sede, al personale, alle raccolte, all’accessibilità, alle prestazioni e alle attività delle biblioteche scolastiche. Al mantenimento e all’incremento della dotazione libraria di ciascuna istituzione scolastica possono concorrere soggetti pubblici e privati.
- Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, è abrogato l’articolo 158 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove e incentiva la collaborazione tra le scuole e il Servizio bibliotecario nazionale al fine dell’utilizzo condiviso dei sistemi di catalogazione validati e certificati dall’ICCU e dei relativi percorsi di formazione all’uso.
- Le biblioteche scolastiche promuovono programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell’informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti.
- Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti.
- La partecipazione alle attività di cui al comma 5 è valida ai fini della formazione in servizio dei docenti.
- È istituita la Settimana della lettura a scuola, cui ogni anno partecipano le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, come momento di sensibilizzazione alla lettura. La Settimana viene individuata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto di analoghe iniziative a livello europeo.
- Durante la Settimana della lettura a scuola ogni istituzione scolastica organizza iniziative di promozione della lettura, in rete con altre scuole del territorio e in collaborazione con istituzioni locali, associazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.
Art. 8 (Disposizioni per promuovere la lettura e l’acquisto di libri)
- Al fine di promuovere l’acquisto dei libri da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1° gennaio 2017. La carta, dell’importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.
- La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui e ne hanno titolo i contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). E’ conseguentemente autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
- Il Centro per il libro e la lettura promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Al primo periodo del comma 46 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell’attività di promozione dei libri e della lettura».
- All’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» sono aggiunte le seguenti: «, per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro ai sensi della presente legge».
Art. 9 (Istituzione del Fondo per la promozione della lettura)
- Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all’attuazione del Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui alla presente legge.
- La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d’azione nazionale.
- Accedono alle risorse del Fondo di cui al comma 1, con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura, le biblioteche di cui all’articolo 4, comma 1, i sistemi bibliotecari di cui all’articolo 5, le istituzioni scolastiche, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che concorrono all’attuazione del Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali.
- Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro annui.
Art. 10 (Misure per il sostegno delle librerie indipendenti)
- Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.
- Dall’anno d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria.
- Dall’anno d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l’attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l’accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3.
- La qualifica di «libreria di qualità» è riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura alle librerie indipendenti di cui al comma 1, che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un’offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l’operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica.
Art. 11 (Copertura finanziaria)
- All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determinato in euro 7 milioni per l’anno 2016 e in euro 65 milioni a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.
- Le esenzioni e agevolazioni fiscali di cui all’allegato C-bis annesso al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono così modificate:
a) è abrogata l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;
b) è abrogata l’esenzione di cui all’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) è ridotta fino a determinare un risparmio di euro 56,5 milioni l’agevolazione di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12 (Disposizioni finali)
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che modifica, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l’organizzazione del Centro per il libro e la lettura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, al fine di consentire al medesimo di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura stabiliti dalla presente legge.
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VERSO UNA LEGGE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA
Dal 2011 l’Associazione Forum del libro ha aperto un tavolo di discussione con tutti i referenti, istituzionali e non, della filiera del libro, dell’editoria e della lettura per scrivere un testo di Legge d’iniziativa popolare per la promozione della lettura in Italia.
Nel 2013 il Forum del libro ha promosso E/LEGGIAMO. UN VOTO PER PROMUOVERE LA LETTURA, una lettera aperta ai candidati alle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013 (http://legge-rete.net/e-leggiamo/).
“L’Associazione Forum del Libro intende mandare un segnale forte al Parlamento che stiamo per costituire, al quale chiediamo di approvare una legge organica in materia, come hanno fatto altri paesi europei. Intendiamo portare avanti questa iniziativa insieme a tutti gli attori della filiera del libro, dagli autori ai lettori, dai bibliotecari agli insegnanti, dai librai agli editori, e a tutti coloro, singoli o associazioni, che sono impegnati sul terreno della promozione della lettura, cui chiediamo di collaborare alla elaborazione delle proposte, arricchendole col loro contributo, di unire gli sforzi e coordinare le iniziative, e di vigilare su come il nuovo Parlamento lavorerà su questi temi.
Per contribuire alla preparazione della legge, proponiamo ai candidati di tutte le liste un confronto a partire da cinque punti semplici ma importanti, che non hanno carattere di parte ma interessano tutti gli italiani. Cinque punti che dovrebbero entrare nella nuova legge, ma potrebbero anche essere oggetto di provvedimenti d’urgenza. Cinque punti che, assieme alle adesioni raccolte, invieremo al Presidente della Repubblica, ai Presidenti e ai Capigruppo di Camera e Senato, al nuovo Governo.
CINQUE PUNTI PER FAR CRESCERE L’ITALIA CHE LEGGE
- SCUOLA
- BIBLIOTECHE E CITTADINANZA
- LIBRERIE DI QUALITÀ
- LEGGERE IN RETE
- UN PIANO PER LA LETTURA”
Qui il testo integrale dell’appello: http://legge-rete.net/e-leggiamo/
Numerosi interventi a sostegno dell’appello del Forum del libro sono stati raccolti e pubblicati da RAI LETTERATURA qui: http://www.letteratura.rai.it/categorie/eleggiamo-e-la-promozione-della-lettura/1018/1/default.aspx.
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura
Nel febbraio del 2014 è iniziato in Commissione Cultura della Camera dei Deputati l’iter della Proposta di legge: GIANCARLO GIORDANO ed altri: “Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura” (1504), che diventerà il Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.
QUI l’iter della proposta di legge: http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=1504
Nel BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI ( 7 luglio 2015 – Allegato 2 pag. 88). “Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.” è reperibile il TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO (http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2015&mese=07&giorno=07&view=&commissione=07#data.20150707.com07.allegati.all00020)
Audizione del Forum per la Legge sulla promozione della lettura.
Il 27 marzo 2014 il nostro presidente, Giovanni Solimine, è stato convocato per un’audizione presso la Commissione Cultura della Camera nell’ambito della discussione della Proposta di legge Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, presentata dall’On. Giordano. Qui il documento del Forum sul testo in discussione: http://www.forumdellibro.org/news.php?id_news=196