LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. (20G00023) (GU Serie Generale n.63 del 10-03-2020). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Principi e finalita’
- La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.
- La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l’accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonche’ per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).
- Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell’ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei principi della presente legge.
Art. 2 Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura
- Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d’azione», da attuare nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 6. Il primo Piano d’azione e’ adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Lo schema del decreto di cui al comma 1 e’ trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo’ essere adottato anche in mancanza del predetto parere.
- Nell’individuazione delle priorita’ e degli obiettivi generali del Piano d’azione si tiene conto delle seguenti finalita’:
a) diffondere l’abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l’aumento del numero dei lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attivita’ programmate di lettura comune;
b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;
c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;
d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all’estero, anche tramite le biblioteche;
e) valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;
f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d’azione;
g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con piu’ alto tasso di poverta’ educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;
i) favorire la lettura da parte delle persone con disabilita’ o con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, anche mediante la promozione dell’utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonche’ di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali;
l) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori;
m) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall’ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all’ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.
- Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l’industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovono, per le pubblicazioni, l’utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.
- Il Piano d’azione contiene altresi’ indicazioni per azioni volte a:
a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di famiglia e delle ludoteche;
b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;
c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;
d) promuovere la parita’ di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficolta’ di lettura o con disabilita’ fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell’Unione europea e dell’ordinamento internazionale;
e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, all’interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;
f) promuovere l’istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta voce», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.
6. Ai fini dell’attuazione del Piano d’azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ istituito il Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, e’ ripartito annualmente secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- La predisposizione della proposta del Piano d’azione, il coordinamento e l’attuazione delle attivita’ del Piano d’azione nonche’ il monitoraggio delle attivita’ pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall’articolo 30, comma 2, lettera b), numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la lettura da’ conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento e’ trasmesso alle Camere. Per le attivita’ preliminari e successive all’adozione del Piano d’azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, puo’ avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.
Art. 3 Patti locali per la lettura
- I comuni e le regioni, nell’esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d’azione attraverso la stipulazione di patti locali per la
lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonche’ soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.
- I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d’azione e in ragione delle specificita’ territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l’attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi
bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.
- Il Centro per il libro e la lettura, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all’attuazione dei patti locali per la lettura.
Art. 4 Capitale italiana del libro
- Al fine di favorire progetti, iniziative e attivita’ per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una citta’ italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». Il titolo e’ conferito all’esito di un’apposita selezione, svolta secondo modalita’ definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle citta’ che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della citta’ assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2020. Il titolo di «Capitale italiana del libro» e’ conferito a partire dall’anno 2020.
Art. 5 Promozione della lettura a scuola
- Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla cultura nell’ambito della societa’ della conoscenza.
- Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui
all’articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo».
- Salvo quanto previsto dal comma 4, ciascuna scuola polo, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l’attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell’articolo 3, comma 2, nonche’ di quelle gia’ disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, puo’:
- a) promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti possono essere realizzati anche con l’utilizzo dei materiali delle Teche della societa’ RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.;
- b) organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.
- Ai fini dell’attuazione della lettera b) del comma 3 e’ autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Art. 6 Misure per il contrasto della poverta’ educativa e culturale
- Per contrastare la poverta’ educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalita’ di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l’istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all’uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne e’ permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
- La Carta della cultura di cui al comma 1 e’ una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell’assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato diprevisione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l’assegnazione della Carta e le modalita’ di rilascio e di utilizzo della stessa, neilimiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente.
- Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivantida donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggettiprivati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento dellefinalita’ del Fondo.
- Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possonodestinare alle finalita’ del Fondo di cui al comma 2 parte delproprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Le imprese che destinano alle finalita’ del Fondo almeno l’1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo delMinistero per i beni e le attivita’ culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la poverta’ educativa e culturale.
- Gli importi destinati alle finalita’ del Fondo di cui al comma 2 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.
Art. 7 Donazioni librarie
- All’articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non piu’ commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneita’ all’utilizzo o per altri motivi similari».
Art. 8 Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere
- Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, e’ sostituito dal seguente: «2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settorelibrario, al sostegno della creativita’ letteraria, alla promozionedel libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, ancheattraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza,alla tutela del pluralismo dell’informazione e dell’offertaeditoriale».
- I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n.128, sono sostituiti dai seguenti:«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e conqualsiasi modalita’ effettuata, e’ consentita con uno sconto fino al5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limitemassimo di sconto di cui al primo periodo e’ elevato al 15 per centoper i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri ditesto. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondoperiodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate percorrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. Ilimiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non siapplicano alle vendite di libri alle biblioteche, purche’ i librisiano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la lororivendita.
- Per un solo mese all’anno, per ciascun marchio editoriale, lecase editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libriuno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, macomunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensidel comma 1. L’offerta e’ consentita nei soli mesi dell’anno, conesclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministroper i beni e le attivita’ culturali, da adottare, in sede di primaattuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge. L’offerta non puo’ riguardare titoli pubblicatinei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. E’fatta salva la facolta’ dei venditori al dettaglio, che devono inogni caso essere informati e messi in grado di partecipare allemedesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
- 3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una solavolta all’anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libricon la percentuale massima del 15 per cento.
- Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, cheaccordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nelcaso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con laconsegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente osuccessivamente all’acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».
Art. 9 Qualifica di «libreria di qualità»
- Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonche’ di accrescere la qualita’ della lettura, e’ istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, l’albo delle librerie di qualita’.
- Nell’albo delle librerie di qualita’ sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali di cui al comma 4. L’iscrizione nell’albo da’ alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualita’».
- Il marchio di «libreria di qualita’» e’ concesso al punto di vendita e non all’impresa. Esso ha validita’ di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’albo.
- Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita’ di formazione e tenuta dell’albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’albo. L’iscrizione e’ riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l’attivita’ di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuita’, diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell’assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualita’ del servizio, delle attivita’ di proposta di eventi culturali, dell’adesione ai patti locali per la lettura di cui all’articolo 3, ove attivati, e della specificita’ del territorio.
- Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali provvede all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali pubblica l’albo delle librerie di qualita’ in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell’ambito del proprio sito internet istituzionale.
Art. 10 Incentivi fiscali per le librerie
- Al fine di potenziare le attivita’ commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, 205, e’ incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall’anno.
Art. 11 Abrogazioni
- A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati:
a) il comma 318 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205;
b) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo n. 227 del 3 maggio 2018.
Art. 12 Copertura finanziaria
- Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 6 e 7, 4, comma 1, 5, comma 4, 6, comma 2, e 10, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall’abrogazione disposta dall’articolo 11, comma 1, lettera a);
c) quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13 Decorrenza dell’efficacia
- Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 13 febbraio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
VERSO UNA LEGGE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA
Dal 2011 l’Associazione Forum del libro ha aperto un tavolo di discussione con tutti i referenti, istituzionali e non, della filiera del libro, dell’editoria e della lettura per scrivere un testo di Legge d’iniziativa popolare per la promozione della lettura in Italia.
Nel 2013 il Forum del libro ha promosso E/LEGGIAMO. UN VOTO PER PROMUOVERE LA LETTURA, una lettera aperta ai candidati alle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013 (http://legge-rete.net/e-leggiamo/).
“L’Associazione Forum del Libro intende mandare un segnale forte al Parlamento che stiamo per costituire, al quale chiediamo di approvare una legge organica in materia, come hanno fatto altri paesi europei. Intendiamo portare avanti questa iniziativa insieme a tutti gli attori della filiera del libro, dagli autori ai lettori, dai bibliotecari agli insegnanti, dai librai agli editori, e a tutti coloro, singoli o associazioni, che sono impegnati sul terreno della promozione della lettura, cui chiediamo di collaborare alla elaborazione delle proposte, arricchendole col loro contributo, di unire gli sforzi e coordinare le iniziative, e di vigilare su come il nuovo Parlamento lavorerà su questi temi.
Per contribuire alla preparazione della legge, proponiamo ai candidati di tutte le liste un confronto a partire da cinque punti semplici ma importanti, che non hanno carattere di parte ma interessano tutti gli italiani. Cinque punti che dovrebbero entrare nella nuova legge, ma potrebbero anche essere oggetto di provvedimenti d’urgenza. Cinque punti che, assieme alle adesioni raccolte, invieremo al Presidente della Repubblica, ai Presidenti e ai Capigruppo di Camera e Senato, al nuovo Governo.
CINQUE PUNTI PER FAR CRESCERE L’ITALIA CHE LEGGE
- SCUOLA
- BIBLIOTECHE E CITTADINANZA
- LIBRERIE DI QUALITÀ
- LEGGERE IN RETE
- UN PIANO PER LA LETTURA”
Qui il testo integrale dell’appello: http://legge-rete.net/e-leggiamo/
Numerosi interventi a sostegno dell’appello del Forum del libro sono stati raccolti e pubblicati da RAI LETTERATURA qui: http://www.letteratura.rai.it/categorie/eleggiamo-e-la-promozione-della-lettura/1018/1/default.aspx
Audizione del Forum per la Legge sulla promozione della lettura.
Il 27 marzo 2014 il nostro presidente, Giovanni Solimine, è stato convocato per un’audizione presso la Commissione Cultura della Camera nell’ambito della discussione della Proposta di legge Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, presentata dall’On. Giordano. Qui il documento del Forum sul testo in discussione: http://www.forumdellibro.org/news.php?id_news=196