LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15 

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. (20G00023) (GU Serie Generale n.63 del 10-03-2020). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2020

 

La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Principi e finalita’

  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2,  3  e  9  della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale  mezzo  per  lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del  progresso  civile,  sociale  ed  economico  della  Nazione,   la formazione e il benessere dei cittadini.
  1. La  Repubblica  promuove  interventi  volti  a  sostenere  e  a incentivare la produzione, la conservazione,  la  circolazione  e  la fruizione dei libri come strumenti  preferenziali  per  l’accesso  ai contenuti e per la loro  diffusione,  nonche’  per  il  miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).
  1. Lo Stato, le regioni e gli altri  enti  pubblici  territoriali, secondo il principio di  leale  collaborazione  e  nell’ambito  delle rispettive  competenze,  contribuiscono  alla  piena  attuazione  dei principi della presente legge.

N O T E

          Avvertenza:

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1:
              - I testi degli articoli 2, 3 e  9  della  Costituzione
 della  Repubblica  italiana   pubblicata   nella   Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, sono i seguenti:
«Art. 2. - La Repubblica  riconosce  e  garantisce  i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo  sia  nelle formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di solidarieta' politica, economica e sociale.
Art. 3. -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
 Art. 9. - La Repubblica promuove  lo  sviluppo  della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio  storico   e
artistico della Nazione.».

Art. 2 Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura

  1. Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di  cui  all’articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d’azione per la promozione  della lettura, di seguito  denominato  «Piano  d’azione»,  da  attuare  nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 6.  Il  primo  Piano d’azione e’ adottato entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge.
  2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e’ trasmesso alle Camere per l’espressione del   parere   delle   Commissioni   parlamentari competenti per materia e  per  i  profili  finanziari,  le  quali  si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo’ essere adottato anche in  mancanza  del predetto parere.
  3. Nell’individuazione delle priorita’ e degli obiettivi  generali del Piano d’azione si tiene conto delle seguenti finalita’:

a) diffondere l’abitudine alla lettura, come  strumento  per  la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale  ed  economico della  Nazione,  e  favorire  l’aumento  del  numero   dei   lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel  quadro delle pratiche  di  consumo  culturale,  anche  attraverso  attivita’ programmate di lettura comune;

b) promuovere  la  frequentazione  delle  biblioteche  e   delle librerie  e  la  conoscenza  della  produzione   libraria   italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;

c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura  realizzate  da  soggetti  pubblici  e  privati,   anche   in collaborazione fra loro, favorendone  la  diffusione  nel  territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni  pubbliche  e  le associazioni professionali del settore librario;

d) valorizzare e sostenere  la  lingua  italiana,  favorendo  la conoscenza delle opere degli autori italiani  e  la  loro  diffusione all’estero, anche tramite le biblioteche;

e) valorizzare la diversità della  produzione  editoriale,  nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;

f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti  alla  realizzazione  del  Piano d’azione;

g) promuovere la dimensione interculturale e  plurilingue  della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;

h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per  i  territori  con  piu’  alto  tasso  di  poverta’  educativa  e culturale, anche al fine di prevenire o di  contrastare  fenomeni  di esclusione sociale;

i) favorire la lettura da parte delle persone con disabilita’  o con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, anche  mediante  la promozione dell’utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del  libro parlato  nonche’  di   ogni   altra   metodologia   necessaria   alla compensazione dei bisogni educativi speciali;

l) promuovere  la  dimensione  sociale  della  lettura  mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla  partecipazione attiva dei lettori;

m) promuovere un approccio  alla  lettura  in  riferimento  alla valorizzazione delle competenze richieste  dall’ecosistema  digitale, connesse  alla  lettura   ipertestuale,   alla   lettura   condivisa, all’ascolto di testi registrati e alla postproduzione  di  contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.

  1. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l’industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica, promuovono, per le pubblicazioni, l’utilizzo  di  carta  con  origine forestale ecologicamente sostenibile.
  2. Il Piano d’azione contiene altresi’ indicazioni per azioni volte a:

a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso  il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di  famiglia  e  delle ludoteche;

b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli  ospedali  mediante  iniziative  a  favore  delle persone ricoverate per lunga degenza;

c) promuovere la lettura negli  istituti  penitenziari  mediante apposite  iniziative  a  favore  della  popolazione   detenuta,   con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;

d) promuovere la parita’ di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficolta’ di lettura  o  con  disabilita’ fisiche e  sensoriali,  in  coerenza  con  i  principi  e  le  regole dell’Unione europea e dell’ordinamento internazionale;

e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le  librerie,  all’interno  delle  programmazioni  artistiche  e culturali e durante i festival;

f) promuovere l’istituzione di un circuito  culturale  integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta  voce»,  con  la partecipazione delle istituzioni scolastiche,  delle  biblioteche  di pubblica lettura e delle altre istituzioni o  associazioni  culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.

6.  Ai fini dell’attuazione del  Piano  d’azione,  nello  stato  di previsione del Ministero per i  beni  e  le  attivita’  culturali  e’ istituito il Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione  per la promozione della lettura, con  una  dotazione  di  4.350.000  euro annui a decorrere dall’anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, e’ ripartito  annualmente  secondo  le  modalita’ stabilite con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita’ culturali,   di   concerto   con   il    Ministro    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il  Ministro  dell’economia  e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata in vigore della presente legge.

  1. La  predisposizione  della  proposta  del  Piano  d’azione,  il coordinamento e  l’attuazione  delle  attivita’  del  Piano  d’azione nonche’ il monitoraggio delle attivita’ pianificate e la  valutazione dei risultati sono affidati al Centro  per  il  libro  e  la  lettura previsto dall’articolo 30,  comma  2,  lettera  b),  numero  5),  del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la  lettura da’ conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli  esiti  del monitoraggio e della valutazione dei  risultati  di  cui  al  periodo precedente. Il documento e’ trasmesso alle Camere. Per  le  attivita’ preliminari e successive all’adozione del Piano d’azione,  il  Centro per il libro e la lettura, in deroga ai  limiti  finanziari  previsti dalla legislazione vigente, puo’ avvalersi di collaboratori  esterni, conferendo, entro  il  limite  di  spesa  di  150.000  euro  annui  a decorrere dall’anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione,  ai sensi dell’articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata  qualificazione  professionale, per la durata massima di trentasei mesi.
          Note all'art. 2:
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza Stato-regioni.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani -  UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
La Conferenza unificata di  cui  al  comma  1  e' convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Il testo dell'art. 30, comma 2,  lettera  b),  numero
          5), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,  n.  171,  recante
          «Regolamento di organizzazione del  Ministero  dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della
          diretta  collaborazione  del  Ministro   e   dell'Organismo
          indipendente di  valutazione  della  performance,  a  norma
          dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n. 89.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  274,
          del 25 novembre 2014, e' il seguente:
                «Art. 30 (Istituti centrali  e  dotati  di  autonomia
          speciale). - (Omissis).
Sono istituti dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
                    1) la Soprintendenza speciale Archeologia,  belle
          arti e paesaggio di Roma, di cui all'art. 4-bis del decreto
          del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni;
b) quali  uffici  di  livello   dirigenziale   non generale:
                    1) l'Istituto superiore per la conservazione e il
          restauro;
                    2) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
                    3) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
                    4) l'Archivio centrale dello Stato;
                    5) il Centro per il libro e la lettura;
                    6) l'Istituto centrale per la grafica;
                    7) l'Opificio delle pietre dure.
              (Omissis).».
              - Il testo dell'art. 7, comma 6, decreto legislativo 30
          marzo   2001,   n.    165,    recante    «Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche.»,pubblicato   nel   Supplemento
          ordinario n. 112 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  106  del  9
          maggio 2001, e' il seguente:
                «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis).
Fermo restando quanto previsto dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico;
d) devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione.
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore.
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge  12  luglio
          2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2004,  n.  191,  e'  soppresso.  Si  applicano   le
          disposizioni previste dall'art. 36, comma 3,  del  presente
          decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di  cui
          al  presente  comma,   fermo   restando   il   divieto   di
          costituzione di rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato,
          si applica  quanto  previsto  dal  citato  art.  36,  comma
          5-quater.
              (Omissis).».

Art. 3 Patti locali per la lettura

  1. I comuni e le regioni, nell’esercizio della propria  autonomia, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi  bilanci,  aderiscono al Piano d’azione attraverso la stipulazione di patti locali  per  la

lettura  intesi  a  coinvolgere  le  biblioteche  e  altri   soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonche’ soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.

  1. I patti locali per  la  lettura,  sulla  base  degli  obiettivi generali  individuati  dal  Piano  d’azione  e   in   ragione   delle specificita’  territoriali,  prevedono  interventi   finalizzati   ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree  di  riferimento, per l’attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici  di cui al comma  1,  compatibilmente  con  l’equilibrio  dei  rispettivi

bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.

  1. Il Centro per il libro e la lettura, nell’ambito delle  risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  provvede  al censimento periodico e alla  raccolta  di  dati  statistici  relativi all’attuazione dei patti locali per la lettura.

 Art. 4 Capitale italiana del libro

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative  e  attivita’  per  la promozione  della  lettura,  il  Consiglio   dei   ministri   assegna annualmente ad una citta’ italiana il titolo  di  «Capitale  italiana del  libro».  Il  titolo  e’  conferito  all’esito   di   un’apposita selezione, svolta secondo modalita’ definite, entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, previa intesa  in  sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei  progetti presentati dalle citta’ che  si  candidano  al  titolo  di  «Capitale italiana del libro». I progetti della citta’ assegnataria del  titolo sono finanziati entro il limite di spesa  di  500.000  euro  annui  a

decorrere dall’anno 2020. Il titolo di «Capitale italiana del  libro» e’ conferito a partire dall’anno 2020.

         Note all'art. 4:
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2.

Art. 5 Promozione della lettura a scuola

  1. Le scuole statali  e  non  statali  di  ogni  ordine  e  grado, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, promuovono  la  lettura come momento qualificante del percorso didattico ed  educativo  degli studenti e quale  strumento  di  base  per  l’esercizio  del  diritto all’istruzione  e  alla  cultura  nell’ambito  della  societa’  della conoscenza.
  2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi  bandi,  nelle  reti  tra istituzioni scolastiche del  medesimo  ambito  territoriale,  di  cui

all’articolo 1, comma 70, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio  bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado»,  di  seguito  denominata  «scuola polo».

  1. Salvo quanto  previsto  dal  comma  4,  ciascuna  scuola  polo, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l’attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell’articolo  3,  comma  2, nonche’ di  quelle  gia’  disponibili  a  legislazione  vigente,  ivi comprese  quelle  concernenti  l’organico   dell’autonomia   di   cui all’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, puo’:
  2. a) promuovere la collaborazione tra le  istituzioni  scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento  alle biblioteche  di  pubblica  lettura  e  alle   altre   istituzioni   o associazioni culturali, al  fine  di  promuovere  la  lettura  tra  i giovani. I relativi progetti  possono  essere  realizzati  anche  con l’utilizzo  dei  materiali   delle   Teche   della   societa’   RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.;
  1. b) organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.
  2. Ai fini  dell’attuazione  della  lettera  b)  del  comma  3  e’ autorizzata la spesa di un milione di euro per  ciascuno  degli  anni 2020 e 2021.
          Note all'art. 5:  
              - Il testo dell'art. 1, comma 70, della legge 13 luglio
          2015, n. 107, recante: «Riforma del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni  legislative   vigenti.»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  15  luglio  2015,  e'  il
          seguente:
                «70.  Gli  uffici  scolastici  regionali  promuovono,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  la
          costituzione  di  reti  tra  istituzioni  scolastiche   del
          medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro  il
          30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione  delle
          risorse professionali, alla gestione comune di  funzioni  e
          di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione  di
          progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive  o
          culturali di interesse territoriale, da definire sulla base
          di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo  ambito
          territoriale, definiti "accordi di rete".».
              - Il testo dell'art. 1, comma 65, della citata legge 13
          luglio 2015, n. 107, e' il seguente:
                «65. Il  riparto  della  dotazione  organica  tra  le
          regioni e' effettuato sulla base del numero  delle  classi,
          per i posti comuni, e sulla base del numero  degli  alunni,
          per  i  posti  del  potenziamento,  senza  ulteriori  oneri
          rispetto alla  dotazione  organica  assegnata.  Il  riparto
          della dotazione organica per il potenziamento dei posti  di
          sostegno e' effettuato  in  base  al  numero  degli  alunni
          disabili. Si tiene conto, senza  ulteriori  oneri  rispetto
          alla dotazione organica assegnata, della presenza  di  aree
          montane o di  piccole  isole,  di  aree  interne,  a  bassa
          densita'  demografica  o  a  forte  processo  immigratorio,
          nonche'  di  aree  caratterizzate  da  elevati   tassi   di
          dispersione scolastica. Il riparto, senza  ulteriori  oneri
          rispetto  alla  dotazione  organica  assegnata,   considera
          altresi'  il  fabbisogno  per  progetti  e  convenzioni  di
          particolare rilevanza didattica  e  culturale  espresso  da
          reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In  ogni
          caso il riparto  non  deve  pregiudicare  la  realizzazione
          degli obiettivi di risparmio  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.81
Il personale della dotazione organica dell'autonomia e' tenuto ad  assicurare  prioritariamente  la  copertura  dei posti vacanti e disponibili.».

 Art. 6  Misure per il contrasto della poverta’ educativa e culturale

  1. Per contrastare la poverta’ educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo  Stato,  con  le  modalita’  di  cui  al  comma  2, contribuisce alle spese per l’acquisto di libri, prodotti  e  servizi culturali da parte di cittadini italiani e  stranieri  residenti  nel territorio nazionale appartenenti a nuclei  familiari  economicamente svantaggiati, attraverso l’istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo  statale  sono  destinati  all’uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne e’  permessa la rivendita. Le somme  assegnate  con  la  Carta  non  costituiscono reddito imponibile del  beneficiario  e  non  rilevano  ai  fini  del computo  del  valore  dell’indicatore  della   situazione   economica equivalente.
  1. La Carta  della  cultura  di  cui  al  comma  1  e’  una  carta elettronica di importo nominale pari a  euro  100,  utilizzabile  dal titolare,  entro  un  anno  dal  suo  rilascio,  nei  pagamenti   per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.  Ai  fini dell’assegnazione della Carta di cui  al  comma  1,  nello  stato  diprevisione del Ministero per i  beni  e  le  attivita’  culturali  e’istituito il Fondo «Carta della cultura», con  una  dotazione  di  un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020,  da  integrare  con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4  del  presente articolo. Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti  per  l’assegnazione  della Carta e le modalita’ di rilascio e  di  utilizzo  della  stessa,  neilimiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente.
  1. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi  derivantida  donazioni,  lasciti  o  disposizioni  testamentarie  di  soggettiprivati, comunque destinati allo Stato  per  il  conseguimento  dellefinalita’ del Fondo.
  1. Per i fini di cui al  presente  articolo,  le  imprese  possonodestinare alle finalita’ del Fondo  di  cui  al  comma  2  parte  delproprio volume di affari, senza effetti ai  fini  delle  imposte  sui redditi e  dell’imposta  regionale  sulle  attivita’  produttive.  Le imprese che destinano alle finalita’ del Fondo almeno l’1  per  cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo  delMinistero per i beni e le attivita’ culturali che certifica  il  loro impegno nella lotta contro la poverta’ educativa e culturale.
  1. Gli importi destinati alle finalita’ del Fondo di cui al comma 2 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all’entrata del bilancio  dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.

Art. 7 Donazioni librarie

  1. All’articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016,  n.  166,

dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:

«d-bis) dei libri e dei relativi supporti  integrativi  non  piu’

commercializzati  o   non   idonei   alla   commercializzazione   per

imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano

l’idoneita’ all’utilizzo o per altri motivi similari».

          Note all'art. 7:

- Il testo dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016,  n.
          166 recante: «Disposizioni concernenti la  donazione  e  la
          distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a  fini
          di  solidarieta'  sociale  e  per  la   limitazione   degli
          sprechi.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  202  del
          30 agosto 2016, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
                «Art.  16  (Disposizioni  fiscali  per  le   cessioni
          gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di  altri
          prodotti  a  fini  di  solidarieta'  sociale).  -   1.   La
          presunzione di cessione di cui all'art. 1  del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti  tipologie
          di beni, qualora la distruzione si  realizzi  con  la  loro
          cessione gratuita agli enti di cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera b), della presente legge:
a) delle eccedenze alimentari di cui  all'art.  2,comma 1, lettera c);
b) dei medicinali, di cui  all'art.  2,  comma  1,lettera g-bis), donati secondo le modalita' individuate dal decreto  del  Ministro  della  salute  adottato  ai   sensi dell'art. 157, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall'art. 15 della presente
legge;
c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono   obbligatoriamente   essere   dotate   secondo   la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114)  della  tabella A, parte III, allegata  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,   non    piu' commercializzati,   purche'    in    confezioni    integre,
correttamente conservati e ancora nel periodo di validita', in modo tale da  garantire  la  qualita',  la  sicurezza  e l'efficacia originarie;
d) dei prodotti destinati all'igiene e  alla  cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa,  degli  integratori  alimentari,  dei  biocidi,   dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e  di cancelleria, non piu' commercializzati o  non  idonei  alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per altri motivi similari;
d-bis)  dei   libri   e   dei   relativi   supporti integrativi non piu' commercializzati  o  non  idonei  alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per altri motivi similari;
e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi del comma 7, non piu' commercializzati o  non  idonei  alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni  o vizi che non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo  o  per altri motivi similari.».

Art. 8 Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere

  1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n.  128, e’ sostituito dal seguente: «2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del  settorelibrario, al sostegno della creativita’ letteraria,  alla  promozionedel libro e della lettura, alla diffusione  della  cultura  e,  ancheattraverso il contrasto di  pratiche  limitative  della  concorrenza,alla  tutela  del   pluralismo   dell’informazione   e   dell’offertaeditoriale».
  1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n.128, sono sostituiti dai seguenti:«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e  conqualsiasi modalita’ effettuata, e’ consentita con uno sconto fino  al5 per cento del prezzo apposto  ai  sensi  del  comma  1.  Il  limitemassimo di sconto di cui al primo periodo e’ elevato al 15 per  centoper i libri adottati dalle  istituzioni  scolastiche  come  libri  ditesto. I limiti massimi di sconto  di  cui  al  primo  e  al  secondoperiodo si applicano anche  alle  vendite  di  libri  effettuate  percorrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet.  Ilimiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non  siapplicano alle vendite di libri alle  biblioteche,  purche’  i  librisiano destinati all’uso dell’istituzione, restando  esclusa  la  lororivendita.
  1. Per un solo mese all’anno, per ciascun marchio editoriale, lecase editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri  libriuno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo  periodo,  macomunque non superiore al 20 per cento del prezzo  apposto  ai  sensidel comma 1. L’offerta e’ consentita nei  soli  mesi  dell’anno,  conesclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto  del  Ministroper i beni e le attivita’ culturali, da adottare, in  sede  di  primaattuazione, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigoredella presente legge. L’offerta non puo’ riguardare titoli pubblicatinei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la  promozione.  E’fatta salva la facolta’ dei venditori al  dettaglio,  che  devono  inogni caso essere informati e  messi  in  grado  di  partecipare  allemedesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.

3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una solavolta all’anno, i punti di vendita possono offrire sconti  sui  libricon la percentuale massima del 15 per cento.

  1. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, cheaccordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche  nelcaso in cui prevedano la sostituzione dello  sconto  diretto  con  laconsegna   di   buoni   spesa    utilizzabili    contestualmente    osuccessivamente all’acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».
          Note all'art. 8:

              - Il testo del comma  2  dell'art.  1  della  legge  27
luglio 2011, n. 128, recante: «Nuova disciplina del  prezzo dei libri.», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5 agosto 2011, n. 181, come modificato dalla presente  legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Oggetto  e  finalita'  generali).  -  1.  La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo  dei libri.
Tale disciplina mira a contribuire allo  sviluppo del  settore  librario,  al  sostegno   della   creativita'  letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso  il  contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla  tutela  del
 pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale.».

- Il testo dei commi 2,  3  e  4,  dell'art.  2,  della citata legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato  dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Disciplina del prezzo dei libri).  -  1.  Il prezzo  al  consumatore  finale  dei  libri   venduti   sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore  o dall'importatore ed e' da questo  apposto,  comprensivo  di imposta sul valore aggiunto,  su  ciascun  esemplare  o  su apposito allegato.
La vendita di libri  ai  consumatori  finali,  da chiunque  e  con   qualsiasi   modalita'   effettuata,   e' consentita con uno sconto fino al 5 per  cento  del  prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo  di  sconto di cui al primo periodo e' elevato al 15 per  cento  per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri  di testo. I limiti massimi di sconto di  cui  al  primo  e  al secondo periodo si applicano anche alle  vendite  di  libri effettuate  per  corrispondenza   o   tramite   piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo  non  si  applicano  alle
vendite di libri alle biblioteche, purche'  i  libri  siano destinati all'uso  dell'istituzione,  restando  esclusa  la loro rivendita.
Per un solo mese all'anno,  per  ciascun  marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo  d vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite  di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al  20 per cento del prezzo  apposto  ai  sensi  del  comma  1.
 L'offerta  e'  consentita  nei  soli  mesi  dell'anno,  con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da  adottare, in sede di prima attuazione, entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  L'offerta non  puo'  riguardare  titoli  pubblicati  nei   sei   mesi precedenti a quello in cui  si  svolge  la  promozione.  E fatta salva la facolta' dei  venditori  al  dettaglio,  c devono in ogni caso essere informati e messi  in  grado  di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a ta campagne promozionali.

3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma3, una sola volta all'anno,  i  punti  di  vendita  possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del  15 per cento.
Sono vietate iniziative commerciali, da  chiunque  promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal  comma  2,  anche  nel  caso  in   cui   prevedano   la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di  buoni spesa,  utilizzabili  contestualmente   o   successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.».

- Il testo dell'art. 3 della  citata  legge  27  luglio 2011, n. 128, come modificato dalla presente legge,  e'  il seguente:
«Art.  3  (Efficacia  e   abrogazione).   -   1.   Le disposizioni della presente legge si applicano a  decorrere dal 1° settembre 2011. A decorrere  dalla  data  di  applicazione  delle disposizioni della presente legge  e'  abrogato  l'art.  11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.(Abrogato).».

Art. 9 Qualifica di «libreria di qualità»

  1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonche’ di accrescere la qualita’ della lettura, e’ istituito, presso il Ministero per i  beni  e  le  attivita’  culturali,  l’albo  delle librerie di qualita’.
  1. Nell’albo delle librerie di qualita’  sono  iscritte,  su  loro domanda, le librerie aventi i requisiti  stabiliti  dal  decreto  del Ministro per i beni e le attivita’  culturali  di  cui  al  comma  4. L’iscrizione nell’albo da’ alla libreria il diritto di utilizzare  il marchio di «libreria di qualita’».
  1. Il marchio di «libreria di qualita’» e’ concesso  al  punto  di vendita  e  non  all’impresa.  Esso  ha  validita’   di   tre   anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio,  previa  verifica della permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’albo.
  1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, da adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori  oneri  per la finanza pubblica, le modalita’ di formazione  e  tenuta  dell’albo delle  librerie  e  sono  stabiliti  i  requisiti  per   l’iscrizione nell’albo. L’iscrizione e’ riservata alle librerie che esercitano  in modo prevalente l’attivita’ di  vendita  al  dettaglio  di  libri  in locali  accessibili  al  pubblico  e  che  assicurano   un   servizio innovativo  e   caratterizzato   da   continuita’,   diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione  di  iniziative  di  promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti,  si  tiene conto dell’assortimento diversificato di titoli offerti  in  vendita, della qualita’ del servizio, delle attivita’ di  proposta  di  eventi culturali, dell’adesione ai  patti  locali  per  la  lettura  di  cui all’articolo 3, ove attivati, e della specificita’ del territorio.
  1. Il Ministero per i  beni  e  le  attivita’  culturali  provvede all’attuazione  del  presente  articolo  nell’ambito  delle   risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Il  Ministero per i beni e le attivita’ culturali pubblica l’albo delle librerie di qualita’ in una pagina dedicata e facilmente accessibile  nell’ambito del proprio sito internet istituzionale.

 Art. 10 Incentivi fiscali per le librerie

  1. Al fine di potenziare le attivita’ commerciali che operano  nel settore della vendita al  dettaglio  di  libri,  l’autorizzazione  di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, 205, e’ incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall’anno.
            Note all'art. 10  
- Il testo dell'art.  1,  comma  319,  della  legge  27 dicembre 2017, n.  205  recante:  «Bilancio  di  previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio pluriennale per  il  triennio  2018-2020.»  pubblicata  nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, e' il seguente: «A decorrere dall'anno 2018, agli  esercenti  di attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con  codice Ateco principale  47.61  o  47.79.1  e'  riconosciuto,  nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a  titolo di IMU, TASI e TARI  con  riferimento  ai  locali  dove  si svolge  la  medesima  attivita'  di  vendita  di  libri  al dettaglio, nonche' alle eventuali spese di locazione  o  ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie  nel  territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma  e' stabilito nella misura  massima  di  20.000  euro  per  gli esercenti di  librerie  che  non  risultano  ricomprese  in gruppi editoriali dagli stessi direttamente  gestite  e  di 10.000 euro per gli altri esercenti.».

Art. 11 Abrogazioni

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati:

a) il comma 318 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205;

b) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo n. 227 del 3 maggio 2018.

          Note all'art. 11:

Per i riferimenti alla legge  27  dicembre  2017,  n. 205, si veda nella nota all'art. 10.

Art. 12 Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 6 e 7, 4, comma 1, 5, comma 4, 6, comma 2, e 10, comma 1, pari  a  10.250.000  euro  per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a  decorrere dall’anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5.250.000 euro annui  a  decorrere  dall’anno  2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   diprevisione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo

al Ministero per i beni e le attivita’ culturali;

  1. b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno  2020,

mediante   corrispondente   utilizzo    delle    risorse    derivanti

dall’abrogazione disposta dall’articolo 11, comma 1, lettera a);

  1. c) quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni  2020  e

2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo

1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  1. Il Ministro dell’economia e delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

          Note all'art. 12:

              - Il testo dell'art. 1, comma 763, della  citata  legge

          30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio  di  previsione

          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio

          pluriennale per  il  triennio  2019-2021»,  pubblicata  nel

          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31

          dicembre 2018, e' il seguente:

                «763. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni

          scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della  legge  27

          dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 174,31 milioni di

          euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per  l'anno

          2021.».

 Art. 13 Decorrenza dell’efficacia

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano  a  decorrere dal 1° gennaio 2020.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 13 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei  ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

UNA LEGGE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO – TESTO RISULTANTE DALLESAME DEGLI EMENDAMENTI  – VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa)

Art. 1 (Principi e finalità)

  1. La Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto,quale strumento insostituibile per l’autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico.
  2. La Repubblica si dota di strumenti e promuove interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri.
  3. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale cooperazione e nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano la piena attuazione dei principi contenuti nella presente legge.

Art. 2 (Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura)

  1. Per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata e con l’approvazione, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia. Il primo Piano d’azione nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. L’adozione del Piano d’azione nazionale è preceduta dall’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  3. Nell’individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d’azione nazionale, si tiene conto delle seguenti finalità:

a) diffondere l’abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo sociale ed economico della Nazione e favorire l’aumento del numero di lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale;

b) garantire un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro, con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali;

c) promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie;

d) promuovere la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la fruizione e la diffusione;

e) valorizzare e promuovere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, sostenendone la diffusione sul territorio nazionale e, in particolar modo, tra istituzioni pubbliche ed associazioni professionali del settore librario;

f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Piano d’azione nazionale;

g) promuovere nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura.

  1. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l’industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l’individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantirne un’origine forestale ecologicamente responsabile.
  2. Il Piano d’azione nazionale prevede interventi mirati su specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale.
  3. In particolare, il Piano d’azione nazionale, contiene anche indicazioni circa le azioni da avviare per:

a) favorire la lettura nella prima infanzia;

b) promuovere la lettura nei luoghi di detenzione a favore della popolazione detenuta, con specifico riferimento agli istituti penali minorili nazionali, e negli ospedali a favore dei minori ospedalizzati a lunga degenza;

c) promuovere la parità d’accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali.

  1. Il coordinamento e l’attuazione delle attività del Piano d’azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Art. 3 (Patti locali per la lettura e conferimento del titolo «Città del libro»)

  1. Le Regioni e gli altri enti territoriali, nell’esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d’azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolar modo le scuole pubbliche, e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura.
  2. I Patti locali per la lettura prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d’azione nazionale e alla luce delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l’attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti sui bilanci degli enti e dei soggetti di cui al comma 1.
  3. Il Centro per il libro e la lettura provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all’attuazione dei Patti locali per la lettura.
  4. Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Associazione nazionale comuni d’Italia, rilascia la qualifica di «Città del libro» alle amministrazioni locali in possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di una o più biblioteche in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4;

b) attivazione di un Patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati rappresentativi della filiera del libro;

c) adozione di provvedimenti a sostegno delle librerie indipendenti;

d) sostegno a programmi per l’avviamento alla lettura in età prescolare e a programmi per la promozione dell’accesso alla lettura da parte di persone a rischio di esclusione sociale;

e) presenza di un festival letterario di rilievo nazionale.

  1. La qualifica di «Città del libro» ha validità biennale. Il Centro per il libro e la lettura provvede, nei sei mesi precedenti alla scadenza, a verificare la permanenza dei requisiti ai fini della conferma della qualifica.

Art. 4 (Biblioteche pubbliche)

  1. Le biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri enti territoriali, delle Università e degli enti culturali e di ricerca, identificate ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, garantiscono a tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all’apprendimento permanente, allo svago, all’informazione e alla conoscenza registrata, nonché l’accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l’attuazione degli interventi di promozione della lettura di cui agli articoli 2 e 3 per mezzo di un complesso di servizi, attività e programmi organizzati allo scopo.
  2. Le biblioteche di cui al comma 1 sono affidate alla responsabilità e alla gestione di bibliotecari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono determinate, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, le caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche adeguano l’erogazione dei propri servizi, con particolare riferimento a:

a) l’articolazione dell’orario in relazione alle esigenze e ai ritmi di vita del pubblico;

b) una dotazione documentaria comprensiva di opere e prodotti editoriali nei principali formati e supporti, adeguata al pubblico di riferimento e costantemente aggiornata;

c) la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali, nel luogo e nel momento scelti dall’utente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore, protezione dei dati personali, sicurezza pubblica;

d) attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l’utente all’uso delle più diffuse tecnologie dell’informazione e ad istruire l’utente sulle tecniche di ricerca dell’informazione;

e) attività di avviamento alla lettura e di promozione del libro;

f) attività di consulenza informativa e documentaria.

     4. I servizi di cui al comma 4 sono erogati in forma singola o associata, attraverso la     partecipazione ai sistemi bibliotecari di cui all’articolo 5.

  1. Gli standard definiti ai sensi del comma 3 e i servizi di cui al comma 4 del presente articolo concorrono a definire i livelli di qualità della valorizzazione ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Il Centro per il libro e la lettura, al fine di valutare il contributo dato dall’attività delle biblioteche di cui al comma 1 al raggiungimento degli obiettivi del Piano d’azione nazionale, nonché per promuovere il confronto internazionale, definisce entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza Unificata e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nonché in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica, modalità di raccolta e di elaborazione omogenee dei dati relativi alle dotazioni, ai servizi, al personale e ai risultati delle medesime biblioteche e cura la raccolta, l’elaborazione periodica e la diffusione dei dati.
  3. Le attività e i servizi delle biblioteche di cui al comma 1 e dei sistemi bibliotecari di cui all’articolo 5 che concorrono all’attuazione del Piano d’azione nazionale o dei Patti locali per la lettura accedono alle risorse del fondo di cui all’articolo 9, con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura.

Art. 5 (Sistemi bibliotecari)

  1. Le biblioteche di cui all’articolo 4 si organizzano ai sensi del comma 2 in Reti di biblioteche, che costituiscono i sistemi bibliotecari, e cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo ove possibile strutture e risorse e coordinando attività e servizi.
  2. I sistemi bibliotecari territoriali, per specifici servizi o attività, possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche se non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.
  3. L’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), previa intesa in sede di Conferenza Unificata e d’intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, individua i servizi la cui dimensione ottimale coincide con l’ambito nazionale e le modalità di finanziamento e attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti.
  4. Le Regioni disciplinano d’intesa con l’ICCU, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e a seguito di una consultazione dei soggetti interessati, gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.

Art. 6 (Digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti)

  1. Le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e ogni società del medesimo gruppo favoriscono la digitalizzazione del loro patrimonio, per assicurarne la conservazione a lungo termine, promuoverne la conoscenza e garantirne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. A tale scopo, la digitalizzazione viene eseguita utilizzando standard aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati nel contesto del Web semantico.
  2. Il servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall’ICCU, provvede, anche attraverso le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, all’armonizzazione e all’integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, indicando altresì i requisiti qualitativi e tecnici per l’ammissibilità di tali progetti a finanziamenti pubblici, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di fruizione e valorizzazione dei beni culturali e conformandosi ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, parità di trattamento, economia e trasparenza della gestione.
  3. È compito del Servizio bibliotecario nazionale assicurare l’accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall’utente tramite rete telematica, alle opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 e il loro riuso per qualsiasi finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. I soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscano a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico, a condizione che detti accordi:

a) siano integralmente pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) siano adeguatamente motivati dall’impossibilità di coprire altrimenti i costi della digitalizzazione;

c) prevedano la consegna, all’istituto che ha fornito il materiale da digitalizzare, di una copia digitale libera da misure tecnologiche di protezione di ciascuna opera riprodotta, in modo che esso ne consenta la consultazione presso la propria sede;

d) non attribuiscano diritti di privativa per una durata superiore a cinque anni dalla data di digitalizzazione del singolo volume;

e) prevedano che, alla scadenza del termine previsto, l’istituto possa disporre pienamente della copia digitale del singolo volume.

4. Gli accordi stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinegoziati entro 12 mesi dalla stessa data per adeguarli alle nuove disposizioni salvo che le operazioni di digitalizzazione siano già materialmente iniziate.

  1. Nel rispetto della legislazione in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, ivi compreso il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Servizio bibliotecario nazionale promuove o partecipa a iniziative di digitalizzazione, assicurandone la libera fruizione. Promuove o partecipa altresì a iniziative di digitalizzazione di opere fuori commercio, previo accordo con i titolari di diritti.
  2. Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui al presente articolo è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale imputare una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali di cui all’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

Art. 7 (Promozione della lettura a scuola)

  1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l’istituzione di Reti di biblioteche, individuando una scuola capofila in cui operi personale, individuato all’interno dell’organico dell’autonomia assegnato alla rete di scuole, in possesso di idonee qualifiche professionali nella gestione di servizi di biblioteca, documentazione, competenze informative e promozione della lettura, con il compito di garantire il funzionamento del servizio bibliotecario a livello di rete e di coordinare l’attività dei docenti referenti per la lettura in ciascuna delle scuole associate, in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta dalla legge.
  2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni per l’istituzione e l’organizzazione delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il decreto stabilisce standard minimi relativi alla sede, al personale, alle raccolte, all’accessibilità, alle prestazioni e alle attività delle biblioteche scolastiche. Al mantenimento e all’incremento della dotazione libraria di ciascuna istituzione scolastica possono concorrere soggetti pubblici e privati.
  3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, è abrogato l’articolo 158 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  4. Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove e incentiva la collaborazione tra le scuole e il Servizio bibliotecario nazionale al fine dell’utilizzo condiviso dei sistemi di catalogazione validati e certificati dall’ICCU e dei relativi percorsi di formazione all’uso.
  5. Le biblioteche scolastiche promuovono programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell’informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti.
  6. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti.
  7. La partecipazione alle attività di cui al comma 5 è valida ai fini della formazione in servizio dei docenti.
  8. È istituita la Settimana della lettura a scuola, cui ogni anno partecipano le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, come momento di sensibilizzazione alla lettura. La Settimana viene individuata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto di analoghe iniziative a livello europeo.
  9. Durante la Settimana della lettura a scuola ogni istituzione scolastica organizza iniziative di promozione della lettura, in rete con altre scuole del territorio e in collaborazione con istituzioni locali, associazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.

Art. 8 (Disposizioni per promuovere la lettura e lacquisto di libri)

  1. Al fine di promuovere l’acquisto dei libri da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1° gennaio 2017. La carta, dell’importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.
  2. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui e ne hanno titolo i contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). E’ conseguentemente autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
  4. Il Centro per il libro e la lettura promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Al primo periodo del comma 46 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell’attività di promozione dei libri e della lettura».
  6. All’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» sono aggiunte le seguenti: «, per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro ai sensi della presente legge».

Art. 9 (Istituzione del Fondo per la promozione della lettura)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all’attuazione del Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui alla presente legge.
  2. La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d’azione nazionale.
  3. Accedono alle risorse del Fondo di cui al comma 1, con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura, le biblioteche di cui all’articolo 4, comma 1, i sistemi bibliotecari di cui all’articolo 5, le istituzioni scolastiche, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che concorrono all’attuazione del Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro annui.

Art. 10 (Misure per il sostegno delle librerie indipendenti)

  1. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.
  2. Dall’anno d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria.
  3. Dall’anno d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l’attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
  4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l’accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3.
  5. La qualifica di «libreria di qualità» è riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura alle librerie indipendenti di cui al comma 1, che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un’offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l’operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica.

Art. 11 (Copertura finanziaria)

  1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determinato in euro 7 milioni per l’anno 2016 e in euro 65 milioni a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.
  2. Le esenzioni e agevolazioni fiscali di cui all’allegato C-bis annesso al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono così modificate:

a) è abrogata l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;

b) è abrogata l’esenzione di cui all’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) è ridotta fino a determinare un risparmio di euro 56,5 milioni l’agevolazione di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12 (Disposizioni finali)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che modifica, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l’organizzazione del Centro per il libro e la lettura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, al fine di consentire al medesimo di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura stabiliti dalla presente legge.

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VERSO UNA LEGGE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA

Dal 2011 l’Associazione Forum del libro ha aperto un tavolo di discussione con tutti i referenti, istituzionali e non, della filiera del libro, dell’editoria e della lettura per scrivere un testo di Legge d’iniziativa popolare per la promozione della lettura in Italia.

Nel 2013 il Forum del libro ha promosso E/LEGGIAMO. UN VOTO PER PROMUOVERE LA LETTURA, una lettera aperta ai candidati alle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013 (http://legge-rete.net/e-leggiamo/).

“L’Associazione Forum del Libro intende mandare un segnale forte al Parlamento che stiamo per costituire, al quale chiediamo di approvare una legge organica in materia, come hanno fatto altri paesi europei. Intendiamo portare avanti questa iniziativa insieme a tutti gli attori della filiera del libro, dagli autori ai lettori, dai bibliotecari agli insegnanti, dai librai agli editori, e a tutti coloro, singoli o associazioni, che sono impegnati sul terreno della promozione della lettura, cui chiediamo di collaborare alla elaborazione delle proposte, arricchendole col loro contributo, di unire gli sforzi e coordinare le iniziative, e di vigilare su come il nuovo Parlamento lavorerà su questi temi.

Per contribuire alla preparazione della legge, proponiamo ai candidati di tutte le liste un confronto a partire da cinque punti semplici ma importanti, che non hanno carattere di parte ma interessano tutti gli italiani. Cinque punti che dovrebbero entrare nella nuova legge, ma potrebbero anche essere oggetto di provvedimenti d’urgenza. Cinque punti che, assieme alle adesioni raccolte, invieremo al Presidente della Repubblica, ai Presidenti e ai Capigruppo di Camera e Senato, al nuovo Governo.

CINQUE PUNTI PER FAR CRESCERE L’ITALIA CHE LEGGE

  1. SCUOLA
  2. BIBLIOTECHE E CITTADINANZA
  3. LIBRERIE DI QUALITÀ
  4. LEGGERE IN RETE
  5. UN PIANO PER LA LETTURA”

Qui il testo integrale dell’appello: http://legge-rete.net/e-leggiamo/

Numerosi interventi a sostegno dell’appello del Forum del libro sono stati raccolti e pubblicati da RAI LETTERATURA qui: http://www.letteratura.rai.it/categorie/eleggiamo-e-la-promozione-della-lettura/1018/1/default.aspx.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura

Nel febbraio del 2014 è iniziato in Commissione Cultura della Camera dei Deputati l’iter della Proposta di legge: GIANCARLO GIORDANO ed altri: “Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura” (1504), che diventerà il Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

QUI l’iter della proposta di legge: http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=1504

Nel BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI ( 7 luglio 2015 – Allegato 2 pag. 88). “Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.” è reperibile il TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO (http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2015&mese=07&giorno=07&view=&commissione=07#data.20150707.com07.allegati.all00020)

Audizione del Forum per la Legge sulla promozione della lettura.

Il 27 marzo 2014 il nostro presidente, Giovanni Solimine, è stato convocato per un’audizione presso la Commissione Cultura della Camera nell’ambito della discussione della Proposta di legge Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, presentata dall’On. Giordano. Qui il documento del Forum sul testo in discussione: http://www.forumdellibro.org/news.php?id_news=196